Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono controllate dall’Agenzia delle Entrate.

Nell’ambito di questa attività, se emerge un’imposta più alta rispetto a quella dichiarata, l’ufficio, prima di far recapitare la cartella di pagamento, invia al contribuente una comunicazione che riporta il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi. In questo caso, il contribuente ha la possibilità di versare una sanzione ridotta se paga entro 30 giorni.

La comunicazione può anche non contenere una richiesta di pagamento, come in caso di riconoscimento di perdite di importo diverso da quello indicato dal contribuente.

Le tipologie delle comunicazioni

Le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

  • il controllo automatico

  • il controllo formale

  • la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (Tfr, arretrati, ecc.) per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.

Le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico

Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36 bis del Dpr n. 600/1973 - pdf e 54 bis del Dpr n. 633/1972) - pdf evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale

Il controllo formale (articolo 36 ter del Dpr n. 600/1973 - pdf) consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:

  • la documentazione conservata dal contribuente

  • i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).

Nel caso, quindi, ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene prima di tutto invitato dall’ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Se poi questa documentazione non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

  • escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti

  • rideterminare i crediti d’imposta

  • calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi (per esempio, il trattamento di fine rapporto, le pensioni e gli stipendi arretrati, ecc.) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto.

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) del modello Unico o nel quadro D (altri redditi) del 730 e di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione che contiene la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni. Può, infatti, accadere che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) per la dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un’altra per le somme ancora dovute su redditi a tassazione separata

Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità

Quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità può:

  • concordare con il suo contenuto

  • ritenere che sia sbagliata.

Il contribuente riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.

In particolare, è previsto che:

  • per le comunicazioni relative ai controlli automatici, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%)

  • per le comunicazioni relative ai controlli formali, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione (anche nei casi di successiva rettifica della richiesta dell’ufficio). La sanzione è ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%)

  • per i redditi a tassazione separata, non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un’eventuale successiva rettifica dell’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%.

I pagamenti vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o gli agenti della riscossione con il modello “F24 precompilato” allegato alla comunicazione (l’importo tiene conto della sanzione ridotta).

Il contribuente (non titolare di partita Iva) che vuole compensare le somme da pagare con eventuali crediti deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 nel quale, nella sezione “erario”, vanno indicati i seguenti codici tributo:

  • 9001, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo automatico

  • 9006, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale

  • 9526, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale

  • 9527, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio, gli arretrati da lavoro dipendente).

Inoltre, nel modello F24 va indicato il numero di codice dell’atto, l’importo a debito e l’anno di riferimento, indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.

Per i titolari di partita Iva che vogliono compensare le somme da pagare con eventuali crediti è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.

Nella tabella che segue sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione.

Tipo di comunicazione

Termine

Sanzione

Pagamento

Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo)

entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito

Nessuna

Nessuno

Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni

entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione

10% della maggiore imposta

Se viene utilizzato il modello F24 “precompilato” allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non viene utilizzato il modello F24 “precompilato”:
- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in via telematica
- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione

Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata

Nessuna

Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni

entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione

20% della maggiore imposta

Il contribuente non riconosce la validità della comunicazione

Il contribuente ha a disposizione soluzioni diverse, a seconda del tipo di comunicazione ricevuta.

Comunicazione emessa a seguito di controllo automatico

E’ possibile:

  • accedere al canale di assistenza Civis se si è abilitati ai servizi telematici (Fisconline ed Entratel)

  • utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Con questa modalità si ottengono chiarimenti inviando messaggi alla casella Pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • telefonare al Centro di assistenza multicanale (numero 848  800  444). La documentazione necessaria alla correzione può essere trasmessa anche tramite fax

  • rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi che provano la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio rettifica parzialmente l’importo, il termine per usufruire della sanzione ridotta parte dalla data di comunicazione della correzione. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello F24 con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorsi i 30 giorni senza il pagamento, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Comunicazione emessa a seguito di controllo formale

Il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati in maniera sbagliata. Se l’ufficio rettifica la comunicazione, il contribuente riceve un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare e può usufruire della sanzione ridotta effettuando il versamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l’ufficio avvia la procedura di riscossione per recuperare l’imposta, gli interessi e la sanzione piena (30%).

Il contribuente che vuole pagare solo una parte dell’importo richiesto non può utilizzare il modello F24 precompilato, ma deve compilarne un altro, con i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto indicati nella comunicazione. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.

Attenzione
le comunicazioni al contribuente (c.d. "avvisi bonari") non contenendo una pretesa tributaria definita, non costituiscono atti impugnabili. Esse, infatti, non sono altro che un mero invito al contribuente a fornire, in via preventiva, elementi chiarificatori delle anomalie riscontrate in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione e non sono, dunque, espressione di un potere autoritativo, in quanto non contengono una pretesa impositiva definitiva e non producono effetti negativi immediati per il destinatario.